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Sez. 6, Sentenza n. 591 del 04/11/1992 Ud. (dep. 25/01/1993) Rv. 193461 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Nelle indagini preliminari - In genere | Indagato detenuto che non abbia avanzato richiesta di essere sentito - Traduzione in camera di consiglio - Obbligo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193461-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Nelle indagini preliminari - In genere

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel corso delle indagini preliminari, si svolge con procedimento camerale, a norma degli artt. 447, comma secondo, e 127 cod. proc. pen.. Di conseguenza, l'indagato detenuto, che abbia fatto inoltrare rituale istanza di "patteggiamento" e non abbia avanzato espressa richiesta di essere sentito, non deve essere tradotto in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 447 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)