Sez. 1, Ordinanza n. 13548 del 16/09/2002 (Rv. 557432 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Giudizio di appello - Accertamento della litispendenza - Criteri - Irritualità della riproposizione delle domande in appello da parte di uno dei soggetti in lite - Irrilevanza ai fini della declaratoria di litispendenza.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Ai fini dell'accertamento della litispendenza nel giudizio d'appello, deve prescindersi del tutto dalla valutazione circa la eventuale irritualità della riproposizione delle domande, in grado di appello, da parte di uno dei soggetti in lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)