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Sez. 1, Sentenza n. 36456 del 09/04/2018 Cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273609 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Verifica dei requisiti - Automatica concessione al soggetto già ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 ord. pen. - Esclusione - Valutazione della condotta tenuta dall'interessato nella fruizione degli spazi di libertà connessi al lavoro esterno - Necessità.
Stato
decisa il 2018-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273609-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nella valutazione della richiesta di permesso premio presentata da un detenuto già ammesso al "lavoro esterno", il magistrato di sorveglianza, pur in assenza di un rapporto di necessaria implicazione tra i due istituti, non può omettere di considerare, nel contesto della verifica dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato e della corrispondenza del permesso a esigenze di risocializzazione, il modo in cui il detenuto ha fruito degli spazi di libertà già concessi per effetto del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 21 ord. pen. (Fattispecie nella quale era stato apoditticamente configurato dal giudice di merito il rischio di abuso del permesso premio da parte di un condannato che fruiva già da tempo, senza aver dato luogo a rilievi di sorta, della possibilità di svolgere, in più giorni della settimana, attività lavorativa presso uno stabilimento situato all'esterno della struttura penitenziaria che era autorizzato a raggiungere con mezzi pubblici).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)