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Sez. 6, Sentenza n. 48232 del 17/09/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 231270 - 01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ | Sentenza scritta con grafia illeggibile - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231270-01

SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ

La sentenza redatta a mano con grafia illeggibile non determina alcuna nullità, ma eventualmente abilita l'interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta, ed, in tal caso, ove si tratti di manoscritto effettivamente inintelleggibile, è dal rilascio di detta copia che decorre il termine per impugnare, considerato che l'esercizio del diritto di impugnazione presuppone la comprensione dell'atto contro il quale è prevista la facoltà di gravame. Ne consegue che tale situazione non ricorre nel caso in cui le censure tempestivamente proposte e sviluppate in sede di appello dimostrino che l'imputato ha ben compreso il contenuto della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)