Sez. 6, Sentenza n. 48232 del 17/09/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 231270 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ | Sentenza scritta con grafia illeggibile - Nullità - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ
La sentenza redatta a mano con grafia illeggibile non determina alcuna nullità, ma eventualmente abilita l'interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta, ed, in tal caso, ove si tratti di manoscritto effettivamente inintelleggibile, è dal rilascio di detta copia che decorre il termine per impugnare, considerato che l'esercizio del diritto di impugnazione presuppone la comprensione dell'atto contro il quale è prevista la facoltà di gravame. Ne consegue che tale situazione non ricorre nel caso in cui le censure tempestivamente proposte e sviluppate in sede di appello dimostrino che l'imputato ha ben compreso il contenuto della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)