Sez. L, Sentenza n. 1520 del 08/02/1993 (Rv. 480791 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Ampliamento di una rete telefonica ed estensione delle linee sul territorio - Natura innovativa o modificativa - Affidamento in appalto da parte della società concessionaria del servizio telefonico - Disciplina ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Eccezione ex art. 5 lett. b) della medesima legge - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)
L'ampliamento di una rete telefonica mediante l'aumento di capacità degli impianti in centrale o all'esterno e l'estensione delle linee sul territorio non si identifica con il semplice allacciamento delle singole utenze o con la manutenzione della rete medesima, ma si traduce in una attività ulteriore, atta a innovare e, quindi, a modificare la preesistente struttura e ad estendere le ramificazioni per sopperire alle necessità di un più vasto bacino di utenza, con la conseguenza che, in caso di suo affidamento in appalto da parte della società concessionaria del servizio telefonico, non comporta l'applicazione delle regole di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - che impone l'estensione del trattamento economico dei dipendenti dell'impresa committente al personale di quella appaltatrice -, dovendosi ritenere sussistente l'eccezione di cui all'art. 5 lettera b) della medesima legge, non rilevando in contrario il carattere non eccezionale o sporadico, richiesto solo al fine dell'operatività della diversa eccezione di cui alla lettera f) dello stesso art. 5.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)