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Sez. 2, Sentenza n. 3051 del 30/09/1968 (Rv. 335916 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - SOGGETTI - ESTRANEITA DEL LAVORATORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1968-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335916-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - SOGGETTI - ESTRANEITA DEL LAVORATORE - EFFETTI.*

L'obbligazione contributiva, che ha per oggetto il pagamento dei contributi assicurativi dovuti all' istituto assicuratore, e una obbligazione che ha come soggetto attivo tale istituto, creditore dei contributi, e come soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi a tale rapporto obbligatorio e interamente estraneo il lavoratore, che e il solo beneficiario della prestazione previdenziale, e cioe terzo, rispetto a quel medesimo rapporto obbligatorio, designato -ex lege- ad acquisire il vantaggio patrimoniale dell'Assicurazione sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)