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Sez. 2, Sentenza n. 2695 del 06/03/1992 (Rv. 476066 - 01)

Donazione - Impugnazione della donazione - Motivo - Motivo illecito | Donazione - Nullità - Condizioni - Indicazione del motivo nell'atto - Necessità - Esclusione - Desumibilità dalla interpretazione della volontà del donante risultante dall'atto - Necessità - Elementi interpretativi ricavabili "aliunde" - Rilevanza.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476066-01

Donazione - Impugnazione della donazione - Motivo - Motivo illecito

L'art. 788 cod.civ. il quale, con norma analoga a quella dell'art. 626 in tema di testamenti, dispone che il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità, non postula necessariamente che il motivo sia indicato nell'atto, ma è necessario che il motivo possa desumersi interpretando la volontà del donante risultante dall'atto, potendo eventuali elementi interpretativi ricavabili "aliunde" soltanto confermare quanto già risulta dall'interpretazione dell'atto al fine di ricostruire pienamente la volontà del donante nella sua formazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 788

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)