Sez. L, Sentenza n. 2013 del 21/03/1986 (Rv. 445219 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI GEOMETRI - GODIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - OBBLIGO DI VERSAMENTO ALLA CASSA DEL CONTRIBUTO MINIMO - SUSSISTENZA - MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - IRRILEVANZA.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI GEOMETRI - GODIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - OBBLIGO DI VERSAMENTO ALLA CASSA DEL CONTRIBUTO MINIMO - SUSSISTENZA - MANCATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - IRRILEVANZA.*
Gli iscritti alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei Geometri, i quali godano di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della cassa stessa, sono tenuti non di meno al versamento alla cassa del contributo minimo previsto dalle leggi n. 37 del 1967 e n. 583 del 1977 se conservano l'iscrizione nello albo professionale dei Geometri, ancorché non senza ulteriore svolgimento dell'attività professionale. (V 811/84, mass n 433032).*
Riferimenti normativi: Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 583 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)