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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 515 Cognizione del giudice d'appello. Appello incidentale del pubblico ministero

1. L'appello tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Entro questi limiti, quando appellante e' il pubblico ministero:

  1. 1° se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo' entro i limiti della competenza del giudice di primo grado dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici e applicare quando occorre le misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

  2. 2° se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice pronunciando condanna puo' applicare insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel numero 1°;

  3. 3° se l'appello riguarda una sentenza di condanna ovvero una sentenza di proscioglimento, il giudice che la conferma puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le misure di sicurezza.

3. Quando l' appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita', ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. Quando l'appello e' stato proposto dal solo imputato, il pubblico ministero presso il giudice d'appello, entro otto giorni da quello in cui riceve la comunicazione prescritta nell'articolo 517, puo' presentare dichiarazione d'appello incidentale nella cancelleria del giudice predetto. Con la dichiarazione devono essere presentati i motivi a pena di decadenza. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti preveduti dal primo capoverso e mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia dell'imputato alla propria impugnazione. L'appello incidentale del pubblico ministero non produce effetto in confronto del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio d'appello.

Art. 516 Appello dell'imputato per gli interessi civili

1. L'imputato puo' appellare contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento relative alle istanze da lui proposte per il risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese.

2. L'imputato puo' appellare anche contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni cagionati dal reato e alle restituzioni.

Art. 517 Atti preliminari al giudizio d'appello

1. Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria e il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello e' proposto per i soli interessi civili.

2. Il presidente dispone inoltre in ogni caso la citazione della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

3. Il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'articolo 407, e' notificato alle parti predette, a pena di nullita'.

4. Il termine minimo per comparire e' di dieci giorni davanti al tribunale e di quindici giorni davanti alla corte.

5. Si osserva la disposizione dell'articolo 410.

6. Il decreto di citazione e' nullo per le cause indicate nell'articolo 412, esclusa quella che concerne la sentenza di rinvio a giudizio o la richiesta del procuratore del Re.

Art. 518 Dibattimento d'appello

1. Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

2. La lettura degli atti e' limitata, a quelli per i quali ne e' riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza.

3. Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

4. Nella discussione parla per primo il difensore della parte civile; indi il pubblico ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese.

5. Si applicano il 2) e 3) comma dell'art. 468.

Art. 519 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio d'appello

1. Nel giudizio d'appello si osservano le disposizioni relative al giudizio di primo grado in quanto sono applicabili.

Art. 520 Facolta' del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento

1. Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, puo' anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; puo' sentire altresi' i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessita' puo' disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.

2. La rinnovazione parziale o totale del dibattimento e' disposta con ordinanza.

3. A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se e' possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non e' possibile provvedere in tale modo, si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.

Art. 521 Processo verbale

1. Il processo verbale del dibattimento e' compilato ai termini degli articoli 492, 493, 494 e dell'articolo 495 per cio' che concerne le dichiarazioni delle parti; si osservano pure le altre disposizioni dello stesso articolo 495 quando il dibattimento e' rinnovato.

Art. 522 Questioni di nullita'

1. Se nel giudizio di primo grado si e' verificata la nullita' indicata nel secondo capoverso dell'art. 445 il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

2. Il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

3. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

4. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.

Art. 523 Sentenza d'appello

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il giudice d'appello in seguito al dibattimento pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. L'imputato prosciolto, che e' detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta' personale, deve essere immediatamente liberato.

3. Copia della sentenza del giudice d'appello con gli atti del procedimento e' trasmessa senza ritardo a cura del cancelliere al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione, e non e' stato proposto ricorso per cassazione.

Capo II. Del ricorso per cassazione

Sezione I. Dei casi nei quali si può ricorrere

Art. 524 Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili

1. Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:

  1. 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

  2. 2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

  3. 3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in grado di appello dall'autorita' giudiziaria ordinaria.

3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Art. 525 Nullita' incorse nel giudizio di primo grado

1. Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non puo' essere fondato sulle nullita' determinate dall'inosservanza di norme di diritto processuale non verificatesi nel giudizio d'appello, se tali nullita' non sono state dedotte con i motivi d'impugnazione nel predetto giudizio.

Art. 526 Ricorso dell'imputato

1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna e quella di proscioglimento.

2. Puo' anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e puo' infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

Art. 527 Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. Il procuratore del Re puo' ricorrere per cassazione contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale o dal pretore.

Art. 528 Ricorso straordinario contro sentenze di giudici speciali

1. Contro le sentenze di condanna di un giudice penale speciale, eccettuato il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta, ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'articolo 524, qualora tali sentenze non possano essere altrimenti impugnate e la legge non le dichiari espressamente sottratte ad ogni impugnazione.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione dell'esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia.

Sezione II. Del ricorso e del procedimento relativo

Art. 529 Sottoscrizione dei motivi

1. I motivi del ricorso presentati a norma dell'articolo 201, quando non sono enunciati nella dichiarazione d'impugnazione, devono a pena d'inammissibilita' essere sottoscritti dall'avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purche' sia iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, o da un altro avvocato iscritto nell'albo medesimo a cui sia stato conferito espresso incarico con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere dinanzi al quale venne fatta la dichiarazione o ricevuto o autenticato da notaio.

2. Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine indicato nell'articolo 533.

Art. 530 Atti preliminari al giudizio di cassazione

1. Il primo presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione del ricorso a una delle sezioni penali, quando la legge non stabilisce la competenza delle sezioni penali unite.

2. Il primo presidente, se ritiene conveniente che, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, il giudizio segua davanti alle sezioni penali unite fuori dei casi in cui la legge stabilisce la competenza di queste, assegna il ricorso alle sezioni stesse.

Art. 531 Decisioni in Camera di consiglio

1. Quando e' proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilitA' del ricorso, la questione e' decisa, preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio.

2. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

3. In tutti i casi predetti la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

4. Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero e' depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito e' dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, puo' presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare.

5. Se tale istanza e' presentata, la Corte giudica in udienza pubblica.

6. Qualora il ricorrente non: abbia nominato un difensore, il predetto avviso e' notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

7. Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198.

Art. 532 Difensori

1. Le parti private possono farsi rappresentare davanti alla corte di cassazione dai loro difensori che siano iscritti nell'albo speciale della corte medesima. Per tutti gli atti che occorrono davanti alla corte, il domicilio delle parti e' presso i rispettivi difensori. La nomina del difensore puo' essere fatta nell'atto della dichiarazione di ricorso o anche posteriormente.

2. Al ricorrente, che non ha nominato un difensore, il presidente del collegio che deve giudicare lo nomina d'ufficio con il decreto stesso con cui stabilisce l'udienza per la discussione.

3. Quando il ricorso concerne i soli interessi civili, il presidente nomina un difensore al ricorrente se questi ne fa domanda e presenta i documenti richiesti per l'ammissione al patrocinio gratuito.

Art. 533 Avviso ai difensori

1. Il cancelliere della corte di cassazione appena pervenuti gli atti nella cancelleria avvisa il difensore che durante il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso puo' esaminare nella stessa cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti.

Art. 534 Fissazione dell'udienza e provvedimenti conseguenti

1. Per i ricorsi da discutersi in udienza pubblica, scaduto il termine stabilito nell'articolo precedente, il presidente fissa l'udienza e designa il relatore.

2. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale, che deve restituirli almeno cinque giorni prima dell'udienza.

3. Il procuratore generale, se ritiene conveniente, data la speciale importanza delle questioni proposte con il ricorso, di promuovere il giudizio delle sezioni penali unite, ne fa richiesta al primo presidente, il quale se l'accoglie, fissa la nuova udienza e designa il relatore.

4. Il cancelliere fa notificare ai difensori l'avviso del giorno stabilito per l'udienza almeno quindici giorni prima.