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Sez. 3, Sentenza n. 17623 del 20/11/2003 (Rv. 568328 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Riduzione - legittimità - Consenso delle parti - Necessità - Esclusione - Riduzione unilaterale da parte del mediatore - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568328-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, la provvigione dovuta al mediatore, quantunque oggetto di pattuizione bilaterale tra le parti, non necessita, per la sua riduzione, del consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti stesse, ben potendo il mediatore, unilateralmente, determinarsi alla detta riduzione, che si risolve, pertanto, in una parziale remissione del debito (che, come tale, non necessita dell'accettazione del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)