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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10878 del 07/05/2018 (Rv. 648494 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Decreto che decide su domanda di equa riparazione - Opposizione - Termine - Decorrenza per il ricorrente e per il Ministero - Distinzione - Comunicazione del provvedimento al Ministero - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648494-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001, il termine di trenta giorni per proporre opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione decorre, ai sensi dell'art. 5 ter di tale legge, per il Ministero dalla notificazione allo stesso del provvedimento fatta eseguire, entro trenta giorni dal deposito, dal ricorrente e, per quest'ultimo, dalla comunicazione del medesimo decreto a cura della cancelleria, a nulla rilevando che il giudice del monitorio abbia disposto la detta comunicazione anche al Ministero.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)