Sez. L, Sentenza n. 20605 del 01/10/2007 (Rv. 600044 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | S.p.a. Ferrovie dello Stato - Rappresentanza in giudizio da parte di proprio funzionario - Elezione di domicilio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione nel domicilio eletto - Mancata assunzione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
Allorchè nel giudizio di primo grado la S.p.a. Ferrovie dello Stato si sia avvalsa della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, in forza della previsione di cui al r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, e questi abbia eletto domicilio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata nel domicilio eletto, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., a nulla valendo che l'Avvocatura dello Stato non abbia assunto la difesa dell'ente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)