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Sez. 2, Sentenza n. 916 del 01/04/1974 (Rv. 368818 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NUMERO DELLA BOLLETTA - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368818-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NUMERO DELLA BOLLETTA - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omessa indicazione del numero della bolletta relativa al deposito per il caso di soccombenza non determina l'inammissibilita del ricorso quando vi siano altre indicazioni - e tra queste quella dell'ufficio del registro presso il quale e stato effettuato il deposito - che consentano al resistente di controllare se effettivamente e stato compiuto il versamento. (Conf 121'72, mass n 355849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)