Sez. 2, Sentenza n. 916 del 01/04/1974 (Rv. 368818 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NUMERO DELLA BOLLETTA - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NUMERO DELLA BOLLETTA - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'omessa indicazione del numero della bolletta relativa al deposito per il caso di soccombenza non determina l'inammissibilita del ricorso quando vi siano altre indicazioni - e tra queste quella dell'ufficio del registro presso il quale e stato effettuato il deposito - che consentano al resistente di controllare se effettivamente e stato compiuto il versamento. (Conf 121'72, mass n 355849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)