Sez. 6, Sentenza n. 4082 del 24/02/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210214 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Differenza rispetto alla falsa testimonianza - Obbiettività giuridica - Concorso formale - Sussistenza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
La calunnia e la falsa testimonianza sono delitti tra loro distinti per diversa obiettività giuridica, essendo la norma che incrimina la prima diretta a colpire, ai fini della corretta a amministrazione della giustizia, la violazione del dovere di non incolpare di un reato una persona di cui si conosce l'innocenza mentre la norma che incrimina la seconda è volta, pur nell'ambito dell'identica tutela, a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire la verità. Ricorre dunque concorso formale tra le due figure qualora nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una falsa incolpazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)