Sez. 3, Sentenza n. 566 del 23/01/1988 (Rv. 457061 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 30 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NATURA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - ORDINANZA EMESSA AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ CON APPELLO.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 30 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NATURA - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - ORDINANZA EMESSA AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ CON APPELLO.*
In tema di procedura di rilascio degli immobili locati, l'ordinanza prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 30 della legge n. 392 del 1978, al pari dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., è un provvedimento non impugnabile, ma qualora sia emesso al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assume natura sostanziale di sentenza, impugnabile con appello e non con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma secondo, cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (V 4898/79, mass n 401536; (V 197/73, mass n 362002).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)