Sez. 6 - , Sentenza n. 4953 del 20/11/2019 Cc. (dep. 05/02/2020) Rv. 278204 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Autoriciclaggio – Profitto del reato – Nozione – Sequestro ex art. 648-quater cod. pen. - Rapporti con il profitto del reato presupposto – Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
In tema di autoriciclaggio, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'annullamento del sequestro disposto con riguardo al delitto di autoriciclaggio, rilevando che la somma oggetto del vincolo era stata già sequestrata quale profitto del delitto presupposto di peculato, sicchè si era determinata la duplicazione del titolo ablativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Cod. Pen. art. 648 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)