Sez. 3, Sentenza n. 1525 del 17/09/1970 (Rv. 347379 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - SUCCESSIONE AUTOMATICA NEL NEGOZIO COMPROMISSORIO - ESCLUSIONE - VALIDITA DEL PRINCIPIO PER LA CESSIONE DI CREDITI - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - SUCCESSIONE AUTOMATICA NEL NEGOZIO COMPROMISSORIO - ESCLUSIONE - VALIDITA DEL PRINCIPIO PER LA CESSIONE DI CREDITI - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo il quale la successione a titolo particolare in un rapporto non comporta automaticamente la successione nel connesso negozio compromissorio, e valido per il caso di cessione del contratto a norma degli artt 1406 e segg cod civ e per ogni altro trasferimento a titolo particolare di un rapporto, come complesso unitario di diritti e di obblighi, ma non anche per il caso di cessione di credito. Pertanto il trasferimento del credito comporta automaticamente e senza bisogno di apposito accordo tra cessionario e debitore, l'opponibilita, dal secondo al primo, della clausola compromissoria relativamente al credito trasmesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)