Sez. 1, Sentenza n. 494 del 02/03/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158710 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - MANDATI O ORDINI DI CATTURA - IMPUGNAZIONE NON CONSENTITA - CONVERSIONE - RICHIESTA DI RIESAME - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - MANDATI O ORDINI DI CATTURA - IMPUGNAZIONE NON CONSENTITA - CONVERSIONE - RICHIESTA DI RIESAME - EFFETTI.*
In tema di impugnazioni, quando la parte manifesta la volontà di dolersi del provvedimento, si deve presumere, in Mancanza di sicuri elementi in contrario, che essa intenda utilizzare il mezzo predisposto dalla legge. Ne consegue che risulta ammissibile la impugnazione dell'imputato, da lui qualificata "ricorso per Cassazione" contro l'ordine di cattura a suo carico emesso, e che ai sensi dell'art. 263 bis cod. proc. pen. nel nuovo testo legge n. 532 del 1982 è soggetto unicamente a richiesta di riesame anche per il merito davanti al tribunale della libertà.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)