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Sez. 3, Ordinanza n. 20392 del 23/07/2024 (Rv. 671913-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado - Interpretazione della sentenza da parte del giudice d'appello - Impugnabilità - Presupposti e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671913-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello che aveva interpretato la sentenza di primo grado come accertamento, ex art. 615 c.p.c., dell'estinzione dei crediti erariali per prescrizione quinquennale, in quanto il ricorrente non aveva censurato la lettura data dal giudice d'appello).

Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)