Approvazione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
Testo in vigore al
Art. 78 Composizione
1. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 2.
Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, art. 1.
Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera b).
2. Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri:
1) il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;
6) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
7) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione;
8) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione;
9) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;
10) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni.
3. Fanno inoltre parte della prima sezione:
1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita.
4. Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:
1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
6) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti;
7) due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
8) un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione;
9) un rappresentante degli industriali;
10) un rappresentante degli armatori;
11) un rappresentante degli agricoltori;
12) un rappresentante dei commercianti;
13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione;
14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresi' un supplente per ciascuno dei membri e un vicepresidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti.
Art. 79 Funzionamento
1. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 3
Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera c)
2. La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita'.
Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni interessate.
Il servizio di segreteria e' disimpegnato da funzionari dell'ispettorato delle assicurazioni private.
Titolo X. Liquidazione coatta amministrativa delle imprese
Capo I. Procedura di liquidazione
Art. 80 Provvedimenti per la liquidazione. Vigilanza
1. Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 743. art. 47
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 71 del presente testo unico, il Ministero dell'industria e del commercio, accertata la deficienza di attivita' secondo le norme stabilite dal regolamento, invita l'impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la liquidazione dell'impresa. Non puo' avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.
Il decreto provvede alla nomina di un commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'articolo 194, secondo comma, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.
Le competenze del liquidatore sono determinate con il decreto presidenziale di nomina e fanno carico alla liquidazione.
I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.
Art. 81 Modalita' della liquidazione
1. Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 52.
2. I modi di accertamento della situazione patrimoniale delle imprese, le forme e le modalita' della liquidazione sono stabiliti dal regolamento.
Art. 82 Stato di insolvenza
1. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8 (n. 4).
2. Quando un'impresa di assicurazione si trova in stato di insolvenza, si applica l'art. 195 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Capo II. Effetti della liquidazione
Art. 83 Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso
2. Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme dell'articolo successivo.
I contratti di assicurazione sulla vita, sono trasferiti all'istituto nazionale delle assicurazioni. Il rischio relativo ai contratti stessi e' a carico dell'Istituto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e' determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 84 Riparto delle attivita'
2. Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparo delle attivita' in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri.
Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso.
Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.
Art. 85 Privilegio delle attivita' a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sulle somme dovute da riassicuratori
1. Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 51.
Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, art. 1 (XIII).
2. Ai sensi dell'art. 31 hanno privilegio sulle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti:
a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel termine stabilito nell'art. 83;
b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione.
3. Hanno altresi' privilegio sulle attivita' a copertura delle cauzioni prescritte dall'art. 40 i crediti riguardanti:
a) gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro il termine stabilito nell'art. 83;
b) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto.
I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con la impresa in liquidazione.
Art. 86 Azione di responsabilita', e disposizioni penali
2. Il commissario liquidatore puo' esercitare l'azione di responsabilita' contro gli amministratori.
Alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal presente testo unico si applicano le disposizioni penali di cui al titolo VI del testo delle norme sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Titolo XI. Concentrazione di imprese e trasferimento di portafoglio
Art. 87 Concentrazione mediante apporto di attivita'
2. La concentrazione di azienda di assicurazione effettuata mediante apporto di attivita' in altre aziende di assicurazione in istato di regolare funzionamento non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione purche' l'esercizio relativo all'intero portafoglio assicurativo delle apportanti sia trasferito alle altre societa'.
Art. 88 Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione
2. Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si puo', salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi riami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreche' sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.
La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.
Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.
Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente.
Art. 89 Norme applicabili
1. Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, conv. nella legge 28 gennaio 1934, n. 521, art. 3
2. Le norme per il caso di fusione contenute nel regolamento sono estese ai casi di concentrazione di aziende di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui agli articoli precedenti. Le relative deliberazioni e convenzioni devono essere preventivamente sottoposte al Ministero dell'industria e del commercio.
Titolo XII. Disposizioni particolari per la riassicurazione del rischio mine e dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei
Art. 90 Riassicurazione del rischio mine
2. L'Unione italiana di riassicurazione, di cui all'art. 50, e' autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacita' di copertura del mercato nazionale privato.
Il limite, le condizioni e le modalita' della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissate dal comitato di vigilanza di cui all'art. 94.
Le deliberazioni del comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovra' essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.
Art. 91 Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei
2. Il rischio dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.
Art. 92 Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei
2. Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 94, puo' autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista dall'art. 90, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacita' di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilita', o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.
Art. 93 Gestione della riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei
2. L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni di cui al precedente articolo con le modalita', le condizioni ed i limiti stabiliti dal comitato di vigilanza previsto dal successivo art. 94.
Deve inoltre presentare ogni anno ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, compilato in conformita' alle prescrizioni del comitato di cui al precedente comma.
Le deliberazioni del comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.
Art. 94 Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa
1. Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 3.
Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 4.
Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 12
2. Alla gestione dei rischi di cui agli articoli precedenti sovraintende un comitato di vigilanza tecnico-amministrativa presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, e cosi' costituito:
1) il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private del Ministero predetto;
2) due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro;
3) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno per la marina e uno per l'aeronautica;
4) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
5) un rappresentante della Corte dei conti;
6) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
7) il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato;
8) due rappresentanti delle imprese assicuratrici;
9) un rappresentante delle imprese armatoriali.
I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, a carattere nazionale. Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario dei comitato.
Titolo XIII. Frazionamento delle provvigioni di acquisto - Distrazioni di assicurazioni sulla vita - Assicurazioni con effetto differito
Capo I. Frazionamento delle provvigioni di acquisto
Art. 95 Divieto di abbuoni
2. E' fatto divieto a chiunque e' addetto al servizio esterno o interno degli enti e delle imprese autorizzati all'esercizio delle assicurazioni, sulla vita nel territorio della Repubblica, nonche' agli agenti ed intermediari di assicurazioni sulla vita di qualsiasi categoria, di abbuonare, direttamente ed indirettamente, all'assicurato o al contraente dell'assicurazione, in tutto o in parte, la provvigione per l'acquisizione del contratto.
E' fatto divieto agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per la acquisizione di assicurazioni sulla vita.
Il divieto di cui al precedenti commi riguarda anche gli abbuoni sotto forma di doni, merci ed oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.
Art. 96 Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto
1. Legge 3 giugno 1950, n. 761, art. 3.
2. Nel primo anno di assicurazione e' fatto divieto agli enti e imprese di assicurazione di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.
Art. 97 Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto
2. Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il quaranta per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importo non superiore alle lire diecimila nonche' quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.
Capo II. Distrazioni di contratti di assicurazione sulla vita
Art. 98 Distrazioni di assicurazioni sulla vita
2. E' fatto divieto alle imprese ed agli enti di assicurazione di ammettere o di effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita. Sussiste atto di distrazione:
a) quando, essendo state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diverse imprese o enti di assicurazione, venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'assicuratore che, in ordine di tempo, e' stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando o, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'assicuratore che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa o ente;
b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza, del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un altro assicuratore una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.
In ogni caso se la seconda assicurazione e' fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore. La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altra impresa o ente di assicurazione al quale l'assicurato abbia, nel frattempo, presentato altra proposta e con il quale abbia stipulato altro contratto.