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Sez. 2, Sentenza n. 1709 del 18/04/1996 Cc. (dep. 27/05/1996) Rv. 204742 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Motivazione - Motivazione nell'ipotesi di modifica dell'imputazione - Adeguatezza - Necessità - Fattispecie relativa a ricettazione.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204742-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'obbligo di motivazione che l'art. 426 cod. proc. pen. impone per tutte le sentenze, deve essere proporzionato alla funzione che, in tale procedimento speciale, è assegnata al giudice; è tuttavia pur sempre necessario, ai fini dell'osservanza dell'obbligo suddetto, che del giudizio reso in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, tanto più allorché questa sia mutata rispetto all'originaria contestazione, il giudice dia adeguata spiegazione, non essendo sufficiente che egli si limiti a dare atto di conformarsi alla prospettazione ed alla richiesta dell'imputato, se pur sulla stessa si sia avuto il consenso del pubblico ministero. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la sentenza nella quale il giudice, aderendo alla richiesta delle parti, aveva ritenuto, modificando l'originaria imputazione, la sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)