diritto.io

Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio

Testo in vigore al

Art. 25

1. Nei casi d'urgenza il presidente della Commissione puo' concedere in via provvisoria alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

2. La Commissione istituita presso la prefettura per gli affari da trattarsi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, sempre nei casi d'urgenza, puo', salvo ulteriori determinazioni della Commissione presso il Consiglio di Stato, concedere l'ammissione al gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto pero' si impugnino atti o provvedimenti di autorita' o corpi locali. In tale ipotesi e', a cura del presidente della Commissione istituita presso la prefettura, inviata copia del decreto alla Commissione presso il Consiglio di Stato.

Art. 26

1. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto d'ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare, nei rapporti del bollo, la citazione o il ricorso e gli atti prodotti, e ad effettuare il deposito della carta bollata prescritta. Il termine e' di giorni dieci per i giudizi innanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 27

1. Contro i provvedimenti delle Commissioni del gratuito patrocinio per gli affari da trattarsi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa non e' ammesso ricorso.

Art. 28

1. Nella segreteria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative e' tenuto un registro, nel quale sono notati tutti i ricorsi riflettenti le persone e gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio. In tale registro sono notati il cognome, il nome, la paternita' e la residenza della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, e della controparte, nonche' l'autorita' della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve annotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dall'erario, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in essi si tiene altresi' nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al ricevitore del registro.

2. I segretari sono responsabili delle omissioni delle suindicate annotazioni.

Art. 29

1. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del difensore d'ufficio.

2. Nelle materie civili e, quando occorra, nelle materie amministrative, tale destinazione si fa dalla Commissione pel gratuito patrocinio.

3. Nelle materie penali essa vien fatta dall'autorita' giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata, salve le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

Art. 30

1. La corrispondenza delle Commissioni per il gratuito patrocinio di cui ai precedenti articoli 5 e 10, e del difensore destinato, con tutti i pubblici ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati, e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avra' luogo per mezzo del procuratore generale o dell'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello del procuratore del Re, secondoche' la causa o l'affare stesso penda avanti la corte o la sezione distaccata di corte di appello o il tribunale o una pretura o un ufficio di conciliazione del distretto o circondario.

2. Degli atti rilasciati non si potra' fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'autorita' che ha fatta la richiesta e la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

3. La corrispondenza delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7, e del difensore destinato, con tutti i pubblici ufficiali, ha luogo a mezzo del presidente.

Art. 31

1. Gli avvocati e procuratori deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene disciplinari di cui all'articolo 4, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente.

Art. 32

1. L'avvocato ed il procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza.

2. Per l'effetto pero' della sorveglianza di cui all'art. 4, l'avvocato ed il procuratore, specialmente incaricati del patrocinio, sono tenuti a dare rispettivamente al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di Corte di appello, al procuratore del Re o al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio di cui all'ultimo comma del detto articolo 4, ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto cio' che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicargliene altresi' gli atti se domandati, esclusa pero' questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti.

3. Per gravi motivi il procuratore generale, l'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, il procuratore del Re, o il presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, secondo i casi, puo' provocare la destinazione d'un altro avvocato o procuratore in sostituzione di quelli gia' deputati all'officioso patrocinio.

4. La sostituzione di cui nel precedente alinea puo' eziandio aver luogo ove l'avvocato od il procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

Art. 33

1. Gli avvocati ed i procuratori, deputati all'officioso patrocinio, notificheranno, rispettivamente, al procuratore generale, all'avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello, al procuratore del Re, al presidente della sezione giurisdizionale o del collegio, le sentenze, le decisioni ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, sotto pena di esser tenuti a pagare in proprio le spese prenotate a debito.

Art. 34

1. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse piu' fondato in ragione, se essa si vale di un avvocato o procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se, per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di poverta', la parte stessa non fosse piu' meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, i collegi, il consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche il pubblico ministero possono chiedere al presidente della Commissione da cui emano' il decreto di ammissione, la revoca del beneficio stesso. Per le cause pendenti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alla Giunta provinciale amministrativa, e ai tribunali o al tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente della sezione o del collegio puo' fare le opportune segnalazioni al presidente della competente Commissione ai fini della revoca del beneficio.

2. Il presidente comunica tali domande o segnalazioni alla Commissione, la quale provvede con decreto motivato, osservate le norme di cui negli articoli 23 e 24. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il decreto stesso sara' dai collegi e dai Consigli sopra menzionati, o secondo i casi dall'avvocato o procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al procuratore della parte contraria, o, secondo la natura del giudizio, all'avvocato, o direttamente alla parte stessa, la quale potra' provvedersi nel modo prescritto dalle norme di procedura.

3. In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sara' sostenuta da avvocati e procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa.

Art. 35

1. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curera' direttamente il rimborso. Laddove pero' il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col benefizio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sara' nel dovere di adempiere a tale rivalsa.

2. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Art. 36

1. Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente del collegio giurisdizionale, e' trasmessa al ricevitore del registro, che procedera' agli atti per il ricupero.

Art. 37

1. L'azione di recupero, stabilita a carico della persona ammessa al gratuito patrocino dalle leggi sulle tasse di registro e bollo, potra' essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

2. Quanto alle spese anticipate dall'Erario, il povero sara' tenuto a rimborsarle in ogni caso con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

3. Nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, ed e' vietato di accollarle alla parte o all'ente ammesso al gratuito patrocinio, malgrado ogni patto contrario, che e' da considerare nullo.

4. Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero.

Art. 38

1. Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sara' obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia.

2. Analogamente, nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa siasi resa attrice esperimentando uno dei mezzi d'impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinunzia, sara' tenuta a pagare le tasse, i diritti e le spese notate a debito.

3. Nelle cause che interessano persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinunzia, risulti che la rinunzia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorche' tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione.

4. Tuttavia per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero si applicano, nel caso di rinunzia agli atti del giudizio, le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 37.

Art. 39

1. Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata la causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, il Fondo per il culto, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si fara' luogo alla esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e cio' in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.

2. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovra' pagare le tasse e i diritti notati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinta la lite o che sia insolvente.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione di recupero a norma dell'articolo 37, e salva la disposizione del secondo comma di detto articolo, per quel che riguarda il rimborso delle spese anticipate, allorche' il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore uguale almeno al sestuplo di tutte le tasse e diritti repetibili, paghera' entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la causa sara' definitivamente ultimata od in qualunque modo abbandonata, la tassa di bollo per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 12 per cento della somma da esso dovuta.

4. Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di L. 12 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

5. Nel caso di opposizione del povero all'azione di ricupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potra' essere condannata nelle spese di lite, se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avra' giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

6. Qualora la sentenza, che ha definita la causa di patrocinio gratuito, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potra' essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo trascorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

7. La notificazione anzidetta avra' il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e spese notate a debito, ne' giovera' o pregiudichera' ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

Art. 40

1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennita' dovute al procuratore, all'avvocato o al patrocinatore nominato d'ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

Art. 41

1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione al gratuito patrocino, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

2. Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, gia' si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

Art. 42

1. Sono registrate a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

  1. 1° le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa annessa al Regio decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.

2. Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

  1. 2° gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro, e della tariffa suindicata, dei quali nell'interesse esclusivo delle persone o enti morali anzidetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

  2. 3° gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

  3. 4° gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri;

  4. 5° gli atti relativi alla procedura di fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio.

Art. 43

2. Per le giurisdizioni speciali, alle quali la presente legge espressamente non si riferisce, continuano ad aver vigore le disposizioni rispettive sulla gratuita' dell'esercizio dell'azione.

3. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
A. DE' STEFANI.