Sez. 1, Ordinanza n. 698 del 09/01/2024 (Rv. 669902-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Espropriazione - Determinazione dell’indennità - Interruzione della prescrizione - Deposito del ricorso - Sufficienza - Esclusione - Notificazione del ricorso e del decreto - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)