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Sez. 2, Sentenza n. 15360 del 05/12/2001 (Rv. 550860 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Instaurazione di una lite in sede giudiziaria - Condomino dissenziente - Successiva delibera concernente il prosieguo della controversia - Diritto di voto di detto condomino - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550860-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE

In materia di condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condomino il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite; né può dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità al condominio del disposto dell'art. 2373 cod. civ. di portata generale in materia societaria - un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va dedotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)