Sez. 2, Sentenza n. 4556 del 01/03/1986 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172885 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - GRAVITÀ DEL FATTO - DIFFERENTE VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL FATTO PER NEGARE LE ATTENUANTI GENERICHE E PER RIDURRE LA PENA - CONTRADDITTORIETÀ - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - GRAVITÀ DEL FATTO - DIFFERENTE VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL FATTO PER NEGARE LE ATTENUANTI GENERICHE E PER RIDURRE LA PENA - CONTRADDITTORIETÀ - SUSSISTENZA.*
Sussiste contraddittorietà di motivazione della sentenza, qualora il giudice di merito in riferimento allo stesso fatto ne affermi la gravità per poi negarla, ponendo tale valutazione prima quale unico elemento a svantaggio dell'imputato per rifiutare il riconoscimento delle attenuanti generiche, poi considerandola quale sola circostanza in suo favore per ridurre la pena ed attenuare il suo grado di responsabilità. (V mass n 116706; (V mass n 106611; (V mass n 160360).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)