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Sez. 5, Sentenza n. 7348 del 11/05/2012 (Rv. 622894 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Insegne - Soggezione all'imposta - Art. 12 del d.P.R. 507 del 1993 - Limiti - Insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori a quelli previsto dall'art. 17 del decreto - Soggezione all'imposta - Fattispecie relativa a striscione esposto in un cantiere.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622894-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In materia di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette all'imposta ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 507 del 1993, con le sole esenzioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto, che riguarda - tra l'altro - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri; ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggetti all'imposta. (Nella specie, la Commissione tributaria regionale aveva escluso l'assoggettabilità ad imposta di uno striscione di otto metri quadri esposto in un cantiere edile, equiparandolo ad un'insegna, sebbene il cantiere appartenesse a soggetto diverso da quello pubblicizzato; la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: DPR 15/11/1993 num. 507 art. 12, DPR 15/11/1993 num. 507 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)