Sez. 3, Sentenza n. 48925 del 22/10/2009 Cc. (dep. 21/12/2009) Rv. 245917 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Difformità sostanziale - Modifica destinazione d'uso - Acquirente - Responsabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: immobili di nuova costruzione realizzati in difformità sostanziale dal titolo abilitativo.
EDILIZIA - IN GENERE
La buona fede dell'acquirente di un immobile, realizzato in difformità sostanziale dal titolo abilitativo, tale da escludere l'elemento soggettivo, richiede un comportamento positivo consistente nell'assumere, anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza del titolo nonchè sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie di sequestro preventivo di venti unità abitative di nuova costruzione regolarmente assentite, ma in difformità sostanziale dal titolo mediante mutamento della destinazione d'uso del piano sottotetto e di quello interrato).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)