Sez. 1, Sentenza n. 5495 del 21/12/1976 Ud. (dep. 29/04/1977) Rv. 135726 - 01
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - IMPUTABILITA E COLPEVOLEZZA - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'UBRIACO - CRITERI - DEROGA AI PRINCIPI ORDINARI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - IMPUTABILITA E COLPEVOLEZZA - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'UBRIACO - CRITERI - DEROGA AI PRINCIPI ORDINARI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Nell'accertare l'estremo della colpevolezza nella condotta dello ubriaco, il dolo o la colpa non possono essere esclusi argomentando dallo stato di ebbrezza alcolica quando le modalita soggettive ed oggettive del comportamento depongano, secondo i criteri ordinari, per la intenzionalita dell'evento ovvero per una causazione colposa di esso. D'altra parte, proprio perche devesi negare qualsiasi rilievo alla ubriachezza come causa di esclusione del dolo o della colpa, non e consentito argomentare dallo stato di ebbrezza per fare all'imputato un trattamento deteriore, rispetto alla generalita dei soggetti, in Sede di accertamento della colpevolezza. (in applicazione dei principi di cui sopra la Cassazione ha respinto la tesi del PM ricorrente secondo cui la condotta dell'ubriaco doveva essere valutata, non secondo i criteri della normalita e della razionalita, ma in base a canoni del tutto speciali, con la conseguenza che la Mancanza di una causale doveva essere ritenuta del tutto irrilevante ai fini dell'indagine differenziale fra animus necandi e semplice dolo di lesioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)