Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Tale diritto è garantito altresì dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3 conferisce alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati, precisa gli obblighi dei titolari del trattamento in seno alle istituzioni e agli organi dell’Unione e istituisce un’autorità di controllo indipendente, il Garante europeo della protezione dei dati, incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Non si applica, però, al trattamento dei dati personali nel corso di un’attività delle istituzioni e degli organi dell’Unione che esuli dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
Il 27 aprile 2016 sono stati adottati il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Il regolamento stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione, mentre la direttiva prevede norme specifiche per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
Il regolamento (UE) 2016/679 reca gli adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/2001 necessari per assicurare un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell’Unione e per consentirne l’applicazione parallelamente al regolamento (UE) 2016/679.
È nell’interesse di un approccio coerente alla protezione dei dati in tutta l’Unione e della libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione allineare per quanto possibile le norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione a quelle adottate per il settore pubblico degli Stati membri. Quando le disposizioni del presente regolamento seguono gli stessi principi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») le disposizioni dei due regolamenti dovrebbero essere interpretate in modo omogeneo, in particolare in considerazione del fatto che il regime del presente regolamento dovrebbe essere inteso come equivalente a quello del regolamento (UE) 2016/679.
Le persone i cui dati personali sono trattati da istituzioni e organi dell’Unione, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni e organi, dovrebbero essere tutelate. Il presente regolamento non si dovrebbe applicare al trattamento dei dati personali delle persone decedute. Esso non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.
Al fine di evitare l’insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate.
È opportuno che il presente regolamento si applichi al trattamento dei dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organi e gli organismi dell’Unione. Dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi. Non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine.
Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia in base all’articolo 16 TFUE. Un capo distinto del presente regolamento contenente norme generali dovrebbe pertanto applicarsi al trattamento dei dati personali operativi, quali i dati personali trattati a fini di indagine penale da parte di organi o organismi dell’Unione nell’esercizio di attività nei settori della cooperazione giudiziaria e in materia penale e della cooperazione di polizia.
La direttiva (UE) 2016/680 stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Al fine di assicurare lo stesso livello di protezione per le persone fisiche mediante diritti azionabili in tutta l’Unione e di prevenire disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali tra gli organi o gli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE e le autorità competenti, è opportuno che le norme per la protezione e la libera circolazione dei dati personali operativi trattati da tali organi o organismi dell’Unione siano coerenti con la direttiva (UE) 2016/680.
Le norme generali del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. Tali norme specifiche dovrebbero essere considerate come lex specialis rispetto alle disposizioni del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi (lex specialis derogat legi generali). Al fine di ridurre la frammentazione giuridica, le norme specifiche sulla protezione dei dati applicabili al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE dovrebbero essere coerenti con i principi alla base del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, nonché con le disposizioni del presente regolamento relative al controllo indipendente, ai ricorsi giurisdizionali, alla responsabilità e alle sanzioni.
Il capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi dovrebbe applicarsi agli organi e agli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE, come compiti principali o accessori, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati. Tuttavia, esso non dovrebbe applicarsi a Europol o alla Procura europea finché gli atti giuridici che istituiscono Europol e la Procura europea non siano stati modificati al fine di rendere loro applicabile il capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, nella versione adattata.
La Commissione dovrebbe effettuare un riesame del presente regolamento, in particolare del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi. La Commissione dovrebbe altresì svolgere un riesame di altri atti giuridici adottati sulla base dei trattati che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi o degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE. A seguito di tale riesame, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, la Commissione dovrebbe poter presentare opportune proposte legislative, compresi gli adeguamenti del capo del presente regolamento relativo al trattamento dei dati personali operativi, al fine di applicarlo a Europol e alla Procura europea. Gli adeguamenti dovrebbero tener conto delle disposizioni relative al controllo indipendente, ai ricorsi giurisdizionali, alla responsabilità e alle sanzioni.
Il trattamento dei dati personali amministrativi, quali i dati relativi al personale, da parte degli organi o degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte delle missioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, e agli articoli 43 e 44 TUE, che attuano la politica di sicurezza e di difesa comune. Ove opportuno, dovrebbero essere presentate opportune proposte al fine di regolamentare ulteriormente il trattamento dei dati personali nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune.
È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme dei fattori oggettivi, tra cui i costi e il tempo necessari per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.
L’applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L’introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.
Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.
Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbero pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso. Tuttavia, l’interessato dovrebbe avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca. Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico in cui esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento e sia pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.
Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente in relazione alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali e alle attrezzature impiegate per il trattamento o l’utilizzo non autorizzato degli stessi, nonché per impedirne la comunicazione non autorizzata al momento della trasmissione.
Conformemente al principio di responsabilizzazione, le istituzioni e gli organi dell’Unione, quando trasmettono dati personali all’interno della stessa istituzione o dello stesso organo dell’Unione e il destinatario non fa parte del titolare del trattamento o ad altre istituzioni o altri organi dell’Unione, dovrebbero verificare se tali dati personali sono necessari per il legittimo esercizio dei compiti che rientrano nelle competenze del destinatario. In particolare, a seguito della richiesta di trasmissione di dati personali da parte di un destinatario, il titolare del trattamento dovrebbe verificare la sussistenza di un motivo pertinente per effettuare in modo lecito il trattamento e la competenza del destinatario. Il titolare del trattamento dovrebbe anche effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, il titolare del trattamento dovrebbe chiedere ulteriori spiegazioni al destinatario. Il destinatario dovrebbe provvedere a che si possa successivamente verificare la necessità del trasferimento dei dati.
Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sulla necessità delle istituzioni e degli organi dell’Unione di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, sulla necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o su qualsiasi altra base legittima a norma del presente regolamento, incluso il consenso dell’interessato o la necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento di dati personali per l’esercizio dei compiti svolti da istituzioni e organi dell’Unione nell’interesse pubblico comprende il trattamento dei dati personali necessari alla gestione e al funzionamento di tali istituzioni e organi. Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull’interesse vitale di un’altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un’altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.
Il diritto dell’Unione di cui al presente regolamento dovrebbe essere chiaro e preciso, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità dei requisiti previsti dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Le norme interne di cui al presente regolamento dovrebbero essere atti di applicazione generale chiari e precisi intesi a produrre effetti giuridici nei confronti degli interessati. Esse dovrebbero essere adottate al più alto livello di gestione delle istituzioni e degli organi dell’Unione, nell’ambito delle rispettive competenze e per questioni connesse al loro funzionamento, e dovrebbero essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione di tali norme dovrebbe essere prevedibile per le persone che vi sono sottoposte conformemente ai requisiti previsti dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Le norme interne potrebbero assumere la forma di decisioni, in particolare ove adottate dalle istituzioni dell’Unione.
Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell’Unione può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l’ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell’Unione per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l’ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, dovrebbe tener conto, tra l’altro, di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo, della natura dei dati personali, delle conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati e dell’esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell’ulteriore trattamento previsto.
Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un’altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l’interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio6 è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l’interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell’identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l’interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.
I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe riguardare, in particolare, la creazione di profili di personalità e la raccolta di dati personali relativi ai minori quando sono proposti servizi direttamente a un minore sui siti web delle istituzioni e degli organi dell’Unione, quali i servizi di comunicazione interpersonale o la vendita di biglietti online, e il trattamento dei dati personali si basa sul consenso.
I destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione che desiderino che le istituzioni e gli organi dell’Unione trasmettano loro dati personali dovrebbero dimostrare che i dati sono necessari per l’esecuzione di un loro compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti. In alternativa, tali destinatari dovrebbero dimostrare che la trasmissione è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento dovrebbe stabilire se sussistono motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio. In tali casi, il responsabile del trattamento dovrebbe chiaramente soppesare i vari interessi in conflitto al fine di valutare se la trasmissione di dati personali richiesta sia proporzionata. Il fine specifico di servire l’interesse pubblico potrebbe riguardare la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Nel rispetto del principio della trasparenza e della buona amministrazione, le istituzioni e gli organi dell’Unione dovrebbero dimostrare tale necessità quando danno origine a una trasmissione. I requisiti previsti dal presente regolamento per la trasmissione a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione dovrebbero essere intesi come complementari alle condizioni per il trattamento lecito.
Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che non siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui al presente regolamento. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, fermo restando che l’utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l’accettazione da parte dell’Unione di teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto se trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consenta l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica. Oltre ai requisiti specifici per il trattamento dei dati sensibili, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l’altro per i casi in cui l’interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l’esercizio delle libertà fondamentali.
Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell’intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute. Il diritto dell’Unione dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell’interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità.
Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall’interessato al fine di sostenere l’esercizio dei suoi diritti. L’identificazione dovrebbe includere l’identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall’interessato per l’accesso (log in) al servizio online offerto dal titolare del trattamento.
Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L’ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l’interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Le istituzioni e gli organi dell’Unione dovrebbero prevedere garanzie adeguate nel diritto dell’Unione, ed eventualmente nelle norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento, per il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare, l’accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell’interessato senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.
I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l’interessato dovrebbe essere informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l’interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell’eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni potrebbero essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.
L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l’interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un’informazione di carattere generale.
Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d’informazioni riguardanti l’interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l’interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l’informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.
L’interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all’oblio» se la conservazione di tali data violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione cui è soggetto il titolare del trattamento. L’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da Internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto nonostante il fatto che non è più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a sua disposizione, comprese le misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.
Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l’altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.
Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l’interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l’interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell’interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l’obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l’interessato forniti da quest’ultimo per l’esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all’esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l’interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.
Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, l’interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato.
L’interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che può includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali le pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell’Unione. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore. Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell’interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca, tra l’altro, effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero trattamenti che risultino in misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.
Gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati o le norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento possono imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso e rettifica o cancellazione dei dati personali, al diritto alla portabilità dei dati, alla riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la prevenzione, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali. Ciò comprende la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o di uno Stato membro, e la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale o la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari.
È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o èa loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.
La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell’interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.
La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l’altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all’interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nell’ambito degli appalti pubblici.
Il regolamento (UE) 2016/679 prevede che i titolari del trattamento dimostrino il rispetto degli obblighi ad essi incombenti attraverso l’adesione a meccanismi di certificazione approvati. Allo stesso modo, le istituzioni e gli organi dell’Unione dovrebbero essere in grado di dimostrare la conformità al presente regolamento ottenendo la certificazione in conformità dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/679.
La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento esigono una chiara ripartizione delle responsabilità nell’ambito del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l’operazione di trattamento è eseguita per conto del titolare del trattamento.
Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino le prescrizioni del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L’applicazione da parte dei responsabili del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento diverso da un’istituzione o un organo dell’Unione dovrebbe essere disciplinata da un contratto o, nel caso in cui istituzioni e organi dell’Unione agiscano in qualità di responsabili del trattamento, da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e delle responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovrebbero poter scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure dal Garante europeo della protezione dei dati e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione di tali dati personali.
Per dimostrare che si conformano al presente regolamento, i titolari del trattamento dovrebbero tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e i responsabili del trattamento dovrebbero tenere un registro delle categorie di attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità. Le istituzioni e gli organi dell’Unione dovrebbero essere obbligati a cooperare con il Garante europeo della protezione dei dati e a mettere, su richiesta, i propri registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti. Salvo i casi in cui ciò non sia appropriato date le dimensioni di un’istituzione o un organo dell’Unione, è opportuno che le istituzioni e gli organi dell’Unione possano istituire un registro centrale in cui registrare le proprie attività di trattamento. Per motivi di trasparenza, dovrebbero poter rendere pubblico tale registro.
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale, o l’accesso a tali dati.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione dovrebbero garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche come disposto dall’articolo 7 della Carta. In particolare le istituzioni e gli organi dell’Unione dovrebbero garantire la sicurezza delle proprie reti di comunicazione elettronica. Dovrebbero proteggere le informazioni relative alle apparecchiature terminali degli utenti che accedono ai loro siti web e alle applicazioni per dispositivi mobili a disposizione del pubblico in ottemperanza alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e proteggere inoltre i dati personali conservati in elenchi di utenti.
Una violazione dei dati personali, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, potrebbe provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un’avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificarla al Garante europeo della protezione dei dati, senza indebito o ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Qualora il ritardo sia giustificato, si dovrebbero comunicare quanto prima le informazioni meno sensibili o meno specifiche sulla violazione invece di risolvere completamente l’incidente sottostante prima di procedere alla notifica.
Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all’interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con il Garante europeo della protezione dei dati, nel rispetto degli orientamenti impartiti da questo o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell’applicazione della legge.
Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha introdotto l’obbligo generale in capo al titolare del trattamento di notificare il trattamento dei dati personali al responsabile della protezione dei dati. Salvo i casi in cui ciò non sia appropriato date le dimensioni dell’istituzione o dell’organo dell’Unione, il responsabile della protezione dei dati deve tenere un registro dei trattamenti notificati. Oltre a tale obbligo generale, è opportuno istituire meccanismi e procedure efficaci per monitorare i trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali procedure dovrebbero essere altresì poste in essere, in particolare, quando i tipi di trattamenti comportano l’utilizzo di nuove tecnologie o sono di nuovo tipo in relazione a cui il titolare del trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati o laddove se ne riveli la necessità alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale. In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio elevato, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio, assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.
Se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare il Garante europeo della protezione dei dati prima dell’inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dall’estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un’interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. Il Garante europeo della protezione dei dati che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione del Garante europeo della protezione dei dati entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento dello stesso nell’ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell’ambito di tale processo di consultazione, dovrebbe essere possibile presentare al Garante europeo della protezione dei dati il risultato di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere informato circa le misure amministrative e consultato in merito alle norme interne adottate dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione relative a questioni connesse al loro funzionamento quando prevedono il trattamento di dati personali, stabiliscono le condizioni per le limitazioni dei diritti degli interessati o fissano garanzie adeguate per i diritti dell’interessato, al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento, in particolare riguardo all’attenuazione dei rischi per l’interessato.
Il regolamento (UE) 2016/679 ha istituito il comitato europeo per la protezione dei dati quale organo indipendente dell’Unione dotato di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe contribuire all’applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 in tutta l’Unione, fornendo anche consulenza alla Commissione. Nel contempo il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe continuare a esercitare le proprie funzioni di controllo e consulenza in relazione a tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione, di propria iniziativa o su richiesta. Per garantire la coerenza delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione, la Commissione, all’atto della preparazione di proposte o raccomandazioni, dovrebbe sforzarsi di consultare il garante europeo della protezione dei dati. La Commissione dovrebbe avere l’obbligo di condurre una consultazione a seguito dell’adozione di atti legislativi o durante la preparazione di atti delegati e atti di esecuzione di cui agli articoli 289, 290 e 291 TFUE e a seguito dell’adozione di raccomandazioni e proposte relative ad accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 218 TFUE se questi incidono sul diritto alla protezione dei dati personali. In tali casi la Commissione dovrebbe avere l’obbligo di consultare il Garante europeo della protezione dei dati, tranne qualora il regolamento (UE) 2016/679 stabilisca la consultazione obbligatoria del comitato europeo per la protezione dei dati, ad esempio per le decisioni di adeguatezza o gli atti delegati riguardanti le icone standardizzate e i requisiti dei meccanismi di certificazione. Qualora l’atto in questione sia di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione dovrebbe altresì poter consultare il comitato europeo per la protezione dei dati. In tali casi il Garante europeo della protezione dei dati, in quanto membro del comitato europeo per la protezione dei dati, dovrebbe coordinare le proprie attività con quest’ultimo al fine di emettere un parere congiunto. Il Garante europeo della protezione dei dati e, ove applicabile, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbero fornire la propria consulenza per iscritto entro otto settimane. Tale termine dovrebbe essere più breve in caso di urgenza o ove altrimenti appropriato, ad esempio quando la Commissione elabora atti delegati o di esecuzione.
In conformità dell’articolo 75 del regolamento (UE) 2016/679, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe assicurare il segreteriato del comitato europeo per la protezione dei dati.
In tutte le istituzioni e tutti gli organi dell’Unione un responsabile della protezione dei dati dovrebbe garantire che l’applicazione del presente regolamento e consigliare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento nell’assolvimento dei loro obblighi. Il responsabile della protezione dei dati dovrebbe essere una persona con il livello necessario di conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, che dovrebbe essere determinato, in particolare, in base ai trattamenti di dati effettuati dal titolare o dal responsabile del trattamento e alla protezione richiesta per i dati personali interessati. Tali responsabili della protezione dei dati dovrebbero poter adempiere le funzioni e i compiti loro incombenti in maniera indipendente.
È opportuno che, quando i dati personali sono trasferiti da istituzioni e organi dell’Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, sia garantito il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell’Unione dal presente regolamento. Le stesse garanzie dovrebbero applicarsi nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un’altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento e dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
A norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, la Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale offre un livello adeguato di protezione dei dati. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo o organizzazione internazionale da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.
In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell’interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell’applicazione di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate dal Garante europeo della protezione dei dati o clausole contrattuali autorizzate dal Garante europeo della protezione dei dati. Quando il responsabile del trattamento non è un’istituzione o un organo dell’Unione, tali adeguate garanzie possono anche consistere in norme vincolanti d’impresa, codici di condotta e meccanismi di certificazione utilizzati per i trasferimenti internazionali a norma del regolamento (UE) 2016/679. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all’interno dell’Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell’Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da istituzioni e organi dell’Unione ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d’intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L’autorizzazione del Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell’ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.
La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o dal Garante europeo della protezione dei dati non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o dal Garante europeo della protezione dei dati o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione dei dati.
Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Essi possono includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione. L’applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell’Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l’altro, quando la comunicazione è necessaria per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell’Unione.
È opportuno prevedere in situazioni specifiche la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l’interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un’azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell’Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo. In quest’ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo, i dati dovrebbero essere trasferiti soltanto su richiesta di queste o, se ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell’interessato.
Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra istituzioni e organi dell’Unione e autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario e servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona, comprese la vita o l’integrità fisica, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità di prestare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Qualunque trasferimento a un’organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un interessato che si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell’esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico o nell’interesse vitale dell’interessato.
In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all’interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell’Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.
Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell’Unione potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo nazionali e il Garante europeo della protezione dei dati possono non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività che esulano dalla loro competenza territoriale. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall’insufficienza di poteri per prevenire o correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto è opportuno promuovere una più stretta cooperazione tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali affinché possano scambiare informazioni con le loro controparti internazionali.
L’istituzione, mediante il regolamento (CE) n. 45/2001, del Garante europeo della protezione dei dati, cui è conferito il potere di eseguire compiti ed esercitare poteri in totale indipendenza, è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento dovrebbe rafforzarne e chiarirne ulteriormente il ruolo e l’indipendenza. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere una persona che offra ogni garanzia di indipendenza e che possieda un’esperienza e delle competenze notorie per l’esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, come, ad esempio, l’aver fatto parte di una delle autorità di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679.
Al fine di garantire un monitoraggio e un’applicazione coerenti delle norme in materia di protezione dei dati in tutta l’Unione, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere gli stessi compiti e poteri effettivi delle autorità di controllo nazionali, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e il potere di intentare un’azione dinanzi alla Corte di giustizia e di agire in sede giudiziale conformemente alle disposizioni del diritto primario in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Onde evitare costi superflui ed eccessivi disagi alle persone interessate che potrebbero subire pregiudizio, ogni misura del Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, dovrebbe tenere conto delle circostanze di ciascun singolo caso e rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale. Ogni misura giuridicamente vincolante del Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare la data di adozione della misura, recare la firma del Garante europeo della protezione dei dati, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo.
Non è opportuno che rientri nella competenza di controllo del Garante europeo della protezione dei dati il trattamento di dati personali effettuato dalla Corte di giustizia nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l’indipendenza della Corte nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Per tali trattamenti, la Corte dovrebbe istituire un controllo indipendente conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, ad esempio attraverso un meccanismo interno.
È opportuno che le decisioni del Garante europeo della protezione dei dati riguardanti le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni relative ai trattamenti di dati, quali definiti dal presente regolamento, siano pubblicate nel rapporto sulle attività svolte. A prescindere dalla pubblicazione annuale del rapporto sulle attività svolte, il Garante europeo della protezione dei dati può pubblicare relazioni su temi specifici.
Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe rispettare il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Le autorità di controllo nazionali sorvegliano l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e contribuiscono alla sua coerente applicazione in tutta l’Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. Al fine di aumentare la coerenza dell’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati applicabili negli Stati membri e di quelle applicabili alle istituzioni e agli organi dell’Unione, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe cooperare efficacemente con le autorità di controllo nazionali.
In taluni casi, il diritto dell’Unione prevede un modello di controllo coordinato, condiviso tra il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali. Il Garante europeo della protezione dei dati è altresì l’autorità di controllo di Europol e a tali fini è stato istituito un modello specifico di cooperazione con le autorità di controllo nazionali mediante un consiglio di cooperazione con funzione consultiva. Per migliorare l’efficacia del controllo e dell’applicazione delle norme sostanziali in materia di protezione dei dati, è opportuno introdurre nell’Unione un singolo modello coerente di controllo coordinato. Pertanto la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte legislative volte a modificare gli atti giuridici dell’Unione che prevedono un modello di controllo coordinato, onde allinearli al modello di controllo coordinato del presente regolamento. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe costituire un forum unico per garantire un controllo coordinato efficace in tutti i settori.
Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alla Corte di giustizia, in conformità dei trattati, qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se il Garante europeo della protezione dei dati non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell’interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che il Garante europeo della protezione dei dati informi gli interessati dello stato e dell’esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un ulteriore coordinamento con un’autorità di controllo nazionale, l’interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento dovrebbe avere il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, alle condizioni stabilite nei trattati.
Al fine di rafforzare la funzione di controllo del Garante europeo della protezione dei dati e l’applicazione efficace del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe, come sanzione di ultima istanza, poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni dovrebbero mirare a sanzionare l’istituzione o l’organo dell’Unione — piuttosto che la persona fisica — per la mancata conformità al presente regolamento, scoraggiarne future violazioni e promuovere una cultura di protezione dei dati personali all’interno delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, indicare i limiti massimi e i criteri per prevedere le sanzioni associate. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe stabilire l’ammontare della sanzione pecuniaria in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, della natura, gravità e durata dell’infrazione, delle relative conseguenze e delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Quando impone una sanzione amministrativa pecuniaria a un’istituzione o un organo dell’Unione, il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe tenere conto della proporzionalità dell’importo della sanzione. La procedura amministrativa per l’imposizione di sanzioni pecuniarie a istituzioni e organi dell’Unione dovrebbe rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia.
Qualora l’interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto dell’Unione o di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto al Garante europeo della protezione dei dati. Tale organismo, organizzazione o associazione dovrebbe essere in grado di esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o di esercitare il diritto a ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati.
Il funzionario o altro agente dell’Unione che non assolva agli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbe essere passibile di provvedimenti disciplinari o di altro genere, secondo le norme e le procedure previste dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio10 («statuto»).
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11. È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di clausole contrattuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, per l’adozione di un elenco di trattamenti che richiede la consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che effettuano un trattamento di dati personali necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l’adozione di clausole contrattuali tipo che prevedano garanzie adeguate per i trasferimenti internazionali.
È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche dell’Unione e nazionali per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12 fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.
Il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione13 dovrebbero essere abrogati. I riferimenti al regolamento e alla direttiva abrogati dovrebbero intendersi fatti al presente regolamento.
Al fine di garantire la piena indipendenza dei membri dell’autorità di controllo indipendente, il presente regolamento non dovrebbe incidere sui mandati dell’attuale Garante europeo della protezione dei dati e dell’attuale Garante aggiunto. L’attuale Garante aggiunto dovrebbe rimanere in carica fino alla fine del mandato, a meno che non si verifichi una delle condizioni per la cessazione anticipata del mandato del Garante europeo della protezione dei dati stabilite dal presente regolamento. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento dovrebbero applicarsi al Garante aggiunto fino alla fine del suo mandato.
Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato, al fine del conseguimento dell’obiettivo fondamentale di garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati personali nell’Unione, stabilire norme relative al trattamento dei dati personali nelle istituzioni e negli organi dell’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso il proprio parere in data 15 marzo 201714,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati personali tra tali istituzioni e organi o verso altri destinatari stabiliti nell’Unione.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. Il Garante europeo della protezione dei dati sorveglia l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti i trattamenti effettuati da un’istituzione o un organo dell’Unione.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell’Unione.
2. Solo l’articolo 3 e il capo IX del presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali operativi da parte degli organi e degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE.
3. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali operativi da parte di Europol e della Procura europea, finché il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio2 non saranno sono adattati conformemente all’articolo 98 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali da parte delle missioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, e agli articoli 43 e 44 TUE.
5. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati da organi o organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE per conseguire gli obiettivi ed eseguire i compiti stabiliti negli atti giuridici che li istituiscono;
3) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
4) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
5) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
6) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
7) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
8) «titolare del trattamento»: l’istituzione o l’organo dell’Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell’Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione;
9) «titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione»: i titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 e i titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2016/680;
10) «istituzioni e organi dell’Unione»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione istituiti dal TUE, dal TFUE o dal trattato Euratom oppure sulla base di tali trattati;
11) «autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
12) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
13) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
14) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
15) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
16) «violazione dei dati personali»: violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati, o l’accesso agli stessi;
17) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano, in particolare, dati dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
18) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
19) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
20) «servizio della società dell’informazione»: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio3;
21) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più paesi;
22) «autorità di controllo nazionale»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;
23) «utente»: qualsiasi persona fisica che si serve di una rete o di un’apparecchiatura terminale che funziona sotto il controllo di un’istituzione o di un organo dell’Unione;
24) «elenco»: elenco di utenti accessibile al pubblico o elenco interno di utenti disponibile in un’istituzione od organo dell’Unione o condiviso tra istituzioni e organi dell’Unione, in formato cartaceo o elettronico.
25) «rete di comunicazione elettronica»: un sistema di trasmissione basato o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radio e televisive nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasmesso;
26) «apparecchiature terminali»: le apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione4.
Capo II. Principi generali
Art. 4 Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali devono essere:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 13, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 13, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).
Art. 5 Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organo dell’Unione;
b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
c) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
d) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
e) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica.
2. La base su cui si fonda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è stabilita dal diritto dell’Unione.
Art. 6 Trattamento per un’altra finalità compatibile
Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato o su disposizioni del diritto dell’Unione che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’interessato e il titolare del trattamento;
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 10, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 11;
d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
Art. 7 Condizioni per il consenso
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.
Art. 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione
1. Qualora si applichi l’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 13 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 13 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
Art. 9 Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione
1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e l’articolo 10, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se:
a) il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure
b) il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.
2. Ove dia origine alla trasmissione a norma del presente articolo il titolare del trattamento dimostra che la trasmissione dei dati personali è necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Le istituzioni e gli organi dell’Unione conciliano il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di accesso ai documenti in conformità del diritto dell’Unione.
Art. 10 Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da un organismo senza scopo di lucro che costituisca un’entità integrata in un’istituzione o in un organo dell’Unione e che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell’interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta la Corte di giustizia eserciti la sua funzione giurisdizionale;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale; o
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici sulla base del diritto dell’Unione, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
Art. 11 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, avviene solo sotto il controllo dell’autorità ufficiale o se il trattamento è autorizzato da disposizioni del diritto dell’Unione che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
Art. 12 Trattamento che non richiede l’identificazione
1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l’identificazione dell’interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l’interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 17 a 22 non si applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l’identificazione.
Art. 13 Garanzie relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.
Capo III. Diritti dell’interessato
Sezione 1. Trasparenza e modalità
Art. 14 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 15 e 16 e le comunicazioni di cui agli articoli da 17 a 24 e all’articolo 35 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 17 a 24. Nei casi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 17 a 24, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 17 a 24 senza indebito ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 15 e 16 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 17 a 24 e dell’articolo 35 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo l’articolo 12, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 17 a 23, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 15 e 16 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
8. Se la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679 che stabiliscono le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate, le istituzioni e gli organi dell’Unione forniscono, se del caso, le informazioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento in combinazione con le icone standardizzate.