REGOLAMENTO (CEE) N. 3245/81 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1981 recante istituzione di un'Agenzia europea di cooperazione
Testo in vigore al
Art. 4
L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione e da un direttore.
Art. 5
1. Il consiglio di amministrazione è composto di un minimo di cinque membri e di un massimo di trecidi membri designati dalla Commissione e scelti nell'ambito dei suoi servizi in base alle funzioni che vi esercitano.
2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando non si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.
3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente, un amministrazione delegato e un segretario.
4. Le funzioni di membro del consiglio di amministrazione non sono retribuite.
Art. 6
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente o del vicepresidente, con la frequenza richiesta dall'interesse dall'Agenzia e almeno una volta all'anno.
2.
Ogni membro del Consiglio di amministrazione impedito ad assistere ad una riunione può farsi rappresentare da un altro membro con apposito mandato per la riunione in questione.
Un membro può rappresentare soltanto un altro membro.
3. In caso di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.
4.
Il consiglio di amministrazione si pronuncia validamente quando sono presenti cinque membri.
Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
Art. 7
1. Il consiglio di amministrazione assicura la gestione dell'Agenzia.
2. Esso decide sull'accettazione di qualsiasi legato, donazione o sovvenzione proveniente da altre fonti della Comunità.
Art. 8
1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Commissione, sulla base di un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore è nominato per la durata massima di cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile.
Art. 9
1. Il direttore attua le decisioni del consiglio di amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera dell'Agenzia. Egli assicura la rappresentanza giuridica dell'Agenzia.
2. Il direttore prepara ed organizza i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, con voto consultivo, ai lavori del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore rende conto dell'esecuzione del suo mandato al consiglio di amministrazione.
Art. 10
1. Il direttore prepara, non oltre il 31 marzo di ogni anno, una relazione generale sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Agenzia e la sottopone al consiglio di amministrazione.
2. Previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, la relazione è inviata alla Commissione e ai membri del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma.
Art. 11
Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
1. dalle sovvenzioni iscritte nel bilanco delle Comunità europee sotto linee specifiche di bilancio,
2. dalle sovvenzioni autorizzate dalla Commissione sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, e
3. da qualsiasi altra eventuale risorsa.
Art. 12
1. Il consiglio di amministrazione elabora per ogni anno civile un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia che trasmette alla Commissione. Questo progetto deve essere presentato in pareggio. Al progetto è allegata una tabella dell'organico del personale incaricato delle delegazioni di cui all'articolo 3, punto 1,
2.
La Commissione trasmette il progetto di sato di previsione al comitato del FES e ai comitati corrispondenti per le operazioni nel cui quadro è o sarà necessario l'intervento dell'Agenzia.
Per esaminare il progetto di stato di previsione, tali comitati si riuniscono in comitato unico composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
In occasione dell'esame del progetto di stato di previsione, il comitato effettua uno scambio di informazioni e di opinioni sui problemi di carattere generale relativi all'Agenzia.
Sull'esame del progetto di stato di previsione nonchù sullo scambio di informazioni e di opinioni vengono redatti resoconti in cui sono indicate le principali conclusioni del comitato e le posizioni fondamentali assunte dai rappresentanti dei governi degli Stati membri.
3. Tenendo presente il resoconto sull'esame del progetto di stato di previsione da parte del comitato di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta il progetto di stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia e lo trasmette all'autorità di bilancio unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee e al resoconto di cui sopra, onde permettere l'esame durante la procedura di bilancio.
4. La Commissione adotta lo stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario adeguandolo alle sovvenzioni assegnate dalle autorità di bilancio.
5. Il presidente, su iniziativa di un Stato membro o della Commissione, può riunire il comitato di cui al paragrafo 2, secondo comma, durante l'anno per esaminare i fatti nuovi riguardanti i problemi di carattere generale relativi all'Agenzia.
Art. 13
1. Nell'ambito del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e degli altri regolamenti finanziari applicabili, le disposizioni concernenti le relazioni dell'Agenzia con la Commissione nonchù il regime interno amministrativo e finanziario applicabile all'Agenzia formano oggetto di misure di applicazione adottate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Le misure di applicazione di cui al paragrafo 1 stabiliscono in particolare i principi della gestione finanziaria e dell'esecuzione dello stato delle entrate e delle spese, il controllo delle entrate e delle spese, la stipulazione dei contratti nonchù la tenuta della contabilità e dell'inventario dei beni immobili e mobili.
Art. 14
Le condizioni generali di assunzione e di lavoro nonchù il regime generale delle retribuzioni, delle indennità e degli elementi accessori del personnale di cui all'articolo 3, punto 1, e degli agenti della sede dell'Agenzia sono determinati da disposizioni specifiche, adottate dalla Commissione previo parere del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma.
Art. 15
1.
Non oltre il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione invia alla Commissione ed alla Corte dei conti il conto di gestione che descrive tutte le entrate e le spese dell'esercizio trascorso nonchù il bilancio finanziario dell'Agenzia.
La Corte dei conti li esamina alle condizioni previste dall'articolo 206 bis del trattato.
2.
Entro il 15 luglio la Corte dei conti porta a conoscenza della Commissione le osservazioni che ritiene debbano figurare nella relazione annua prevista dall'articolo 206 bis del trattato. La Commissione invia le sue risposte alla Corte dei conti entro il 31 ottobre.
Entro il 30 novembre la Corte dei conti trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione la propria relazione annua con le risposte della Commissione, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Al consiglio di amministrazione viene dato atto della gestione finanziaria dell'Agenzia secondo la procedura prevista dall'articolo 206 ter del trattato.
3. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese nonchù il controllo dell'accertamento e della riscosione di tutte le entrate dell'agenzia sono eserciati dal controllore finanziario della Commissione.
Art. 16
I membri del consiglio di amministrazione, il direttore e il personale, nonchù ogni persona che partecipi alle attività dell'Agenzia sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono coperte dal segreto professionale.
Art. 17
L'Agenzia ed il personale dell'Agenzia beneficiano di privilegi e di immunità corrispondenti a quelli previsti ai capitoli I e V del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Art. 18
1.
La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare, entro i limiti e alle condizioni definite dalle norme statutarie di detto personale, qualsiasi controversia tra l'Agenzia ed il suo personale.
2.
In materia di responsabilità extra contrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dall'Agenzia o dai agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
Art. 19
1. Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, può essere deferito per controllo alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o qualsiasi terzo direttamente ed individualmente interessato.
2. L'interessato deve adire la Commissione entro un termine di trenta giorno dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato.
3.
Quando un atto dell'Agenzia deferito alla Commissione è oggetto, su richiesta di uno Stato membro, di un esame parallelo presso il comitato previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione prende una decisione solo se il comitato si è pronunciato.
Il comitato si pronuncia entro un termine di novanta giorni dal momento in cui è stato adito.
La Commissione informa senza indugio l'interessato della data della consultazione del comitato e della data in cui quest'ultimo si è pronunciato o avvrebbe dovuto farlo.
4. La Commissione prende una decisione entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla sua consultazione o, secondo i casi, dalla data in cui il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, si è pronunciato o avrebbe dovuto farlo.
5. La mancanza di una decisione da parte della Commissione entro il termine di trenta giorni equivale a una decisione implicita di rigetto.
Art. 20
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1981. Per il Consiglio Il Presidente CARRINGTON