Sez. 2, Sentenza n. 5914 del 26/05/1993 (Rv. 482524 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni) | Condomini minimi - Spese fatte da un condomino per le cose comuni - Disciplina ex artt. 1110 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina ex art. 1134 cod. civ. - Applicabilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - In genere (nozione, distinzioni)
L'inoperatività nei condomini cosidetti minimi delle norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale (art. 1136 cod. civ.) e la conseguente applicabilità alla gestione di tali enti delle prescrizioni riguardanti le amministrazioni dei cespiti oggetto di comunione in generale, non comporta per il rimborso di spese fatte da un condomino per le cose comuni, con riferimento a dette collettività condominiali, l'applicazione della disciplina dell'art. 1110 cod. civ. - la cui operatività resta preclusa a norma dell'art. 1139 cod. civ. - bensì della disposizione sostanziale di cui all'art. 1134 cod. civ., diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti nella gestione del fabbricato comune riservata agli organi del condominio, essendo previsti dalle norme processuali, applicabili ai condomini minimi, strumenti alternativi (art. 1105, quarto comma, cod. civ.), al fine di ovviare alla eventualmente ingiustificata opposizione, o all'inazione delle controparti nella adozione e nell'esecuzione dei provvedimenti non urgenti, e tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio in condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)