Sez. 6, Sentenza n. 19551 del 05/04/2012 Ud. (dep. 23/05/2012) Rv. 252785 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Contestazione del delitto di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. - Condanna per il delitto di cui al comma primo del medesimo art. 328 cod. pen. - Violazione del principio di correlazione - Configurabilità - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato per il delitto di omissione di atti di ufficio previsto dal comma primo dell'art. 328 cod. pen., a fronte di una contestazione della diversa ipotesi di cui al comma secondo del medesimo art. 328. (In motivazione la Corte ha evidenziato come le due ipotesi di reato previste dall'art. 328 cod. pen. sono del tutto autonome e distinte fra loro, consumandosi il reato di cui al primo comma con la sola omissione del provvedimento, mentre, per la consumazione di quella di cui al comma secondo, vi è necessità di due condotte omissive, e cioè la mancata adozione dell'atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)