Sez. 3 - , Sentenza n. 30309 del 14/05/2021 Ud. (dep. 04/08/2021) Rv. 281722 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Delitti in danno di minori – Pena accessoria – Interdizione perpetua da incarichi in scuole e da uffici o servizi in istituzioni o strutture frequentate da minori – Rapporti fra previgente art. 600-septies cod. pen., come modificato dalla legge n. 38 del 2006, e art. 600-septies.2 cod. pen. – Norma più favorevole – Individuazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di reati sessuali in danno di minori, la pena accessoria prevista dall'art. 600-septies.2 cod. pen., introdotto dalla legge n. 172 del 2012, dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate "abitualmente" da minori trova applicazione anche con riferimento ai fatti commessi nella vigenza della precedente disciplina, contenuta nell'art. 600-septies cod. pen., come modificato dalla legge n. 38 del 2006, la quale contemplava la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate "prevalentemente" da minori, trattandosi di disposizione più favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 septies lett. 2, Cod. Pen. art. 600 septies, Legge 06/02/2006 num. 38, Legge 01/10/2012 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)