Sez. 1, Sentenza n. 20336 del 28/03/2014 Cc. (dep. 15/05/2014) Rv. 262429 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO AVVISI | Ordinanza di estinzione del reato ex art. 186, comma nono bis, C.d.S. - Provvedimento emesso "de plano" - Nullità di ordine generale - Udienza in camera di consiglio - Necessità - Fondamento.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO AVVISI
È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett.b), cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l'udienza prevista dall'art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)