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Sez. 2, Sentenza n. 7978 del 07/08/1990 (Rv. 468648 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468648-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - IN GENERE - AZIONE DI MANUTENZIONE - ESPERIBILITÀ.*

L'inosservanza nelle costruzioni delle distanze minime dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, non comporta per il vicino la privazione del possesso, ma soltanto una molestia possessoria, contro la quale è data l'Azione di manutenzione. (Conf 1620/87, mass n 451031; (Conf 597/74, mass n 368384).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)