Sez. 1, Sentenza n. 1556 del 17/06/1966 (Rv. 323091 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA - ESECUZIONE VOLONTARIA - NATURA NEGOZIALE - MODALITA - CONTRATTI CON PRESTAZIONE A CARICO DI UNA SOLA PARTE - ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL CREDITORE - EFFICACIA - FATTISPECIE IN TEMA DI TRANSAZIONE INVALIDA - TRANSAZIONE - ANNULLABILITA*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA - ESECUZIONE VOLONTARIA - NATURA NEGOZIALE - MODALITA - CONTRATTI CON PRESTAZIONE A CARICO DI UNA SOLA PARTE - ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL CREDITORE - EFFICACIA - FATTISPECIE IN TEMA DI TRANSAZIONE INVALIDA - TRANSAZIONE - ANNULLABILITA*
L'esecuzione volontaria, che da luogo alla convalida del contratto annullabile, e un comportamento negoziale, in quanto si risolve in una attivita che, tendendo a realizzare esecutivamente la situazione che si sarebbe dovuta determinare attraverso il negozio invalido, manifesta la volonta del soggetto agente di procedere alla convalida determinandone le conseguenze tipicamente previste dalla legge. Tale attivita puo essere posta in essere non solo con l'adempimento della prestazione da parte del debitore, ma anche con la ricezione della stessa da parte del creditore nel caso in cui questi ritragga dal contratto soltanto un vantaggio. -nella specie trattavasi di ricezione, senza riserve, di una somma di danaro, determinata transattivamente da arbitri irrituali, fatta dalla parte che, in virtu della transazione non era obbligata ad eseguire alcuna prestazione, ma soltanto doveva ricevere somme di danaro dall'altra parte-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)