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Sez. L, Sentenza n. 3085 del 04/03/2002 (Rv. 552756 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Condizioni - Coincidenza di una di esse con quella legittimante l'interdizione - Rilievo preclusivo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552756-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene compiuto l'accertamento giudiziario in caso di richiesta del riconoscimento del relativo diritto, senza che la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art. 712 e segg. cod. proc. civ. assuma alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)