Sez. U, Sentenza n. 5762 del 22/12/1989 (Rv. 464668 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REVOCA DISPOSTA PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEL LOCATARIO E L'ABBANDONO DELL'IMMOBILE - VICENDA ESCLUSIVAMENTE PRIVATISTICA - INCIDENZA SU DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - REVOCA DISPOSTA PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEL LOCATARIO E L'ABBANDONO DELL'IMMOBILE - VICENDA ESCLUSIVAMENTE PRIVATISTICA - INCIDENZA SU DIRITTI SOGGETTIVI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Con riguardo all'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione di un alloggio economico e popolare, la quale si sottrae alla disposizione sulla Competenza giurisdizionale dettata dall'art. 11 tredicesimo comma del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (riferita all'opposizione contro il provvedimento di decadenza e non estensibile a casi diversi), il riparto della giurisdizione, fra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, resta regolato, secondo i principi generali, dalla consistenza delle posizioni dedotte. Pertanto, ove vengano in discussione soltanto vicende del rapporto privatistico di locazione, senza alcuna incidenza sul rapporto pubblicistico che lo precede, come quando si tratti di revoca disposta per il successivo trasferimento del locatario e l'abbandono dell'immobile, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi. (V 1350/87, mass n 450823).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)