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Sez. U, Sentenza n. 1766 del 10/06/1968 (Rv. 333664 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA- IN GENERE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333664-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA- IN GENERE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*

I procedimenti e i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura e carattere giurisdizionale in relazione sia al soggetto da cui promanano (giudice ordinario), sia al loro contenuto (concernendo Atti istruttori del processo civile), sia al fine strumentale perseguito (che e quello di assicurare i mezzi di prova a sostegno del diritto che si fara valere in un secondo tempo). Riguardo ad essi e, pertanto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e l'interesse a provocarlo sussiste sia nel momento nel quale sorge la questione di giurisdizione (ipotesi di provvedimento chiesto e non ancora concesso) sia quando il provvedimento (ordinanza, decreto) sia stato concesso, restando la proposizione del regolamento preclusa soltanto da una decisione di primo grado di merito. (V. 239-68, 2563-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)