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Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 201

All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione.

Art. 202

L'IVA è dovuta dalla persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati agli articoli 156, 157, 158, 160 e 161.

Art. 203

L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

Art. 204

1.

Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli articoli 199 e 200, il debitore dell'imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta..

Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE11 e dal regolamento (CE) n. 1798/200312, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.

Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito all’articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici.

2. L'opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, è soggetta alle condizioni e modalità stabilite da ogni Stato membro.

Art. 205

Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

Sezione 2. Modalità di pagamento

Art. 206

Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista all'articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

Art. 207

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e degli articoli 199 e 204, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 205, sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.

Art. 208

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare l'acquirente come debitore dell'imposta, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Art. 209

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Art. 211

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni.

In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'articolo 250.

Art. 212

Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi dal pagamento dell'IVA dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

Capo 2. Identificazione

Art. 213

1.

Il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che effettua tali acquisti quando non sono più soddisfatte le condizioni in presenza delle quali essi non sono soggetti all'imposta previste da tale articolo.

Art. 214

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

  1. a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

  2. b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

  3. c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

  4. d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;

  5. e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196;

2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

Art. 215

Il numero individuale d'identificazione IVA comporta un prefisso conforme al codice ISO–3166 alfa 2, che consente d'identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

Tuttavia la Grecia è autorizzata a utilizzare il prefisso «EL».

Art. 216

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema d'identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all'articolo 214, garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 402.

Capo 3. Fatturazione

Sezione 1. Definizione

Art. 217

Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.

Sezione 2. Nozione di fattura

Art. 218

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

Art. 219

Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Sezione 3. Emissione delle fatture

Art. 219 bis

Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.

  1. 1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

  2. 2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:

    1. a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi. Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.

    2. b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V.

Art. 220

1. Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nei casi seguenti:

  1. 1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

  2. 2) per le cessioni di beni di cui all'articolo 33;

  3. 3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;

  4. 4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2;

  5. 5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 221, paragrafo 2, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).

  1. 4)