Sez. 3, Sentenza n. 7247 del 07/08/1996 (Rv. 499024 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore - Contratto di subtrasporto stipulato dal vettore - Responsabilità solidale tra i diversi vettori nei confronti del destinatario - Insussistenza - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore nei confronti del subvettore - Operatività nei confronti del vettore - Esclusione.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore il quale si avvalga per l'esecuzione del contratto di altro vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (fattispecie diversa da quella regolata dall'art. 1700 cod. civ.) non sussiste responsabilità solidale tra i diversi vettori nei confronti del destinatario della merce, con la conseguenza che la surroga "ante iudicium" effettuata dall'assicuratore ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del subvettore non è operativa anche nei confronti del vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1700, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)