Sez. 1, Sentenza n. 9448 del 09/09/1993 (Rv. 483709 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Proposizione - Preclusione all'azione per l'annullamento del decreto di occupazione dinanzi al giudice amministrativo e successiva richiesta del risarcimento del danno per il verificarsi della fattispecie acquisitiva del bene - Insussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Nel giudizio promosso dall'espropriato dinanzi al giudice ordinario per la determinazione dell'indennità di espropriazione in misura più elevata di quella fissata in via amministrativa, la questione relativa alla legittimità del provvedimento ablatorio non costituisce premessa logicamente e giuridicamente necessaria della pronuncia richiesta, la quale postula soltanto l'esistenza del provvedimento medesimo. Pertanto, la proposizione dell'opposizione alla stima non è di ostacolo a che l'espropriato agisca per l'annullamento del decreto di occupazione dinanzi al giudice amministrativo, e una volta ottenuto l'annullamento del predetto decreto, chieda il risarcimento del danno, e cioè il valore venale del bene a seguito del verificarsi della fattispecie acquisitiva da parte dell'espropriante prima del decreto di esproprio, valido, ma tardivo, fermo restando che al fine della relativa quantificazione dovrà tenersi conto di quanto già percepito a titolo di indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)