Sez. L - , Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018 (Rv. 648724 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Malattia professionale non tabellata o ad eziologia multifattoriale - Nesso causale relativo all'origine professionale della malattia - Concreta e specifica dimostrazione - Necessità - Giudizio di probabilità - Ammissibilità - Elementi di verifica - Poteri istruttori d'ufficio - Utilizzabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la origine professionale della ipoacusia contratta da un lavoratore subordinato, senza aver valutato la sussistenza del requisito di elevata probabilità sulla base di diversi elementi, compatibili con la origine lavorativa della malattia, specificamente indicati nella relazione di C.T.U. e riferiti dai testimoni escussi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 13/04/1994 num. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)