Sez. 1, Sentenza n. 573 del 14/02/1975 (Rv. 373884 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - SPESE GIUDIZIALI - PAGAMENTO - PREDEDUZIONE DALL'ATTIVO - ESCLUSIONE - PRELAZIONE - INSUSSISTENZA - MODI DI SODDISFACIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - SPESE GIUDIZIALI - PAGAMENTO - PREDEDUZIONE DALL'ATTIVO - ESCLUSIONE - PRELAZIONE - INSUSSISTENZA - MODI DI SODDISFACIMENTO.*
Il debito contratto dal fallito, per spese ed onorari, verso il proprio difensore nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto successivo a questa pronunzia, non e opponibile alla massa fallimentare a norma dell'art 44 del RD 16 marzo 1942 n 267 e, conseguentemente, non puo essere soddisfatto sui beni acquisiti al fallimento con prededuzione dall'attivo, ovvero con prelazione ai sensi dell'art 111 n 1 e 2 di detto decreto. Alle spese relative al suindicato giudizio di opposizione il fallito deve, quindi, far fronte o avvalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio, ovvero provvedendovi direttamente con sacrifici sui beni e proventi sottratti per legge al fallimento, ovvero, differendone il pagamento all'atto della restitutio in bonis, dopo la chiusura del fallimento stesso. (V 1932/72, mass n 359024).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)