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Sez. 3, Sentenza n. 3139 del 03/12/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258586 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione dato dal giudice - Condizioni - Ordine di demolizione dato dalla P.A. - Rapporto di alternatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258586-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia di illeciti edilizi, il beneficio della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante la demolizione dell'opera abusivamente eseguita, alla sola condizione che il condannato non sia impossibilitato ad ottemperare a tale ordine per effetto della già avvenuta acquisizione dell'opera al patrimonio del Comune. (In motivazione, la Suprema Corte ha escluso che il provvedimento giurisdizionale di subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'immobile abusivo costituisca esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)