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Sez. 2, Sentenza n. 13748 del 12/06/2007 (Rv. 598103 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Condizioni - Natura vincolante delle conclusioni del P.M. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598103-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 375 cod. proc. civ., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa. (Nella specie, attivatasi la procedura di cui all'articolo 375 cod. proc. civ., il P.G. aveva inviato requisitoria scritta con richiesta di trattazione in pubblica udienza; sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha disatteso l'istanza, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ed ha deciso con il procedimento di camera di consiglio pronunciando sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)