Sez. 3, Sentenza n. 22409 del 19/10/2006 (Rv. 593095 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Indicazioni di cui all'art. 132 cod. proc. civ. - Omissione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE
L'art. 281 "sexies" cod. proc. civ., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)