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Sez. 4, Sentenza n. 26000 del 05/03/2013 Cc. (dep. 13/06/2013) Rv. 255890 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Revisione - Scoperta o sopravvenienza di prove nuove - Valutazione delle prove alla luce della regola di giudizio del rito - Necessità.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255890-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità. (In applicazione di tale principio è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione proposta sulla base di una sentenza di assoluzione emessa dall'autorità giudiziaria straniera nei confronti dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)