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Sez. 1, Sentenza n. 5940 del 14/12/1978 (Rv. 395764 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O AFFERMAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL RIFIUTO DI ADEMPIMENTO A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395764-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O AFFERMAZIONE DELLA LEGITTIMITA DEL RIFIUTO DI ADEMPIMENTO A FAVORE DI ENTRAMBE LE PARTI - INAMMISSIBILITA.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive non e consentito di pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 cod civ o di ritenere la legittimita del rifiuto di adempiere a norma dell'art 1460 stesso codice, in favore di entrambe le parti, perche la valutazione della colpa nello inadempimento ha carattere unitario e lo stesso inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, ha dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte. (V 1585/65; (V 1570/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)