Sez. 6, Sentenza n. 2071 del 10/01/1978 Ud. (dep. 23/02/1978) Rv. 138066 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN GIUDICE IMPEDITO - "PRETORE PIU VICINO NON IMPEDITO" - PROVVEDIMENTO DI DELEGA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - SOSTITUZIONE DI UN GIUDICE IMPEDITO - "PRETORE PIU VICINO NON IMPEDITO" - PROVVEDIMENTO DI DELEGA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Ai sensi dell'art 105 dell'ordinamento giudiziario, per la sostituzione di un giudice impedito, il Presidente del tribunale, quando non puo provvedere ai sensi dell'art 97, e cioe designando a supplire il magistrato impedito un magistrato di altra Sezione, delega "un pretore o un Vice pretore onorario della stessa Sede ovvero il pretore piu vicino non impedito". In questo caso, nel provvedimento adottato, deve essere indicata la ragione dei motivi che consigliavano la delega ad un pretore diverso.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)